Nullo l'atto di vendita dell'immobile se il testamento è falso
- Andrea Maria Mazzaro
- 16 ott
- Tempo di lettura: 2 min

Tribunale di Salerno - Sentenza n. 4015 del 9 ottobre 2025 – Sez. II Civile
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato inesistente e quindi nullo un testamento olografo risultato non scritto né firmato dal presunto autore, con conseguente invalidità dell’atto di compravendita immobiliare compiuto sulla base di quel falso titolo ereditario.
La decisione ribadisce un principio fondamentale: quando il testamento non è autografo, non si parla di vizio formale ma di inesistenza dell’atto giuridico, poiché manca la manifestazione di volontà del testatore. La pubblicazione notarile, infatti, non garantisce l’autenticità della grafia, ma si limita ad attestare l’esistenza materiale del documento.
Il caso
Una nipote aveva impugnato un testamento olografo pubblicato nel 2013, con il quale la zia deceduta aveva designato erede universale un’altra parente. La ricorrente, ritenendo falso il documento, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., dal quale era emerso che né la scrittura né la firma appartenevano alla de cuius.
Nonostante ciò, l’“erede” apparente aveva venduto un immobile del patrimonio ereditario per € 100.000, con pagamenti rateali senza interessi e senza garanzie reali. Accertata la falsità del testamento, l’erede legittima ha chiesto la nullità del testamento e dell’atto di vendita.
Effetti sull’atto di vendita
La nullità del testamento ha travolto anche il successivo atto di compravendita stipulato dall’erede apparente. L’acquirente aveva invocato la tutela prevista dall’art. 534 c.c. (acquisto da erede apparente), ma il Tribunale ha escluso la buona fede qualificata, rilevando diverse anomalie:
prezzo dilazionato,
assenza di interessi e garanzie,
mancato pagamento dell’ultima rata.
Di conseguenza, il Tribunale ha disposto:
la nullità del testamento
la nullità dell’atto di compravendita
la restituzione dell’immobile all’erede legittima
la condanna della sedicente erede a restituire all’acquirente la somma di € 60.000, corrispondente agli importi effettivamente versati
In conclusione
La sentenza valorizza la funzione sostanziale della forma nel testamento olografo: l’autografia non è un dettaglio, ma la garanzia stessa della volontà del testatore.
Inoltre, la sentenza richiama l’attenzione dei terzi acquirenti: la buona fede tutelata dall’art. 534 c.c. richiede una diligenza effettiva e verifiche puntuali su provenienza e trascrizioni, non potendosi invocare a cuor leggero quando le condizioni dell’acquisto appaiono anomale.
Un testamento falso non è un testamento “irregolare”, ma un atto inesistente.Chi compra da un “erede” fondato su quel documento non può contare sull’apparenza, se non dimostra di aver agito con prudenza e buona fede concreta.



Commenti